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Bonus Transizione 5.0


Il Piano Transizione 5.0 è stato introdotto dall'art. 38 del Decreto Legge 19 del 2024, poi convertito in Legge 56/2024, come parte della Misura 7 - Investimento 15 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Esso prevede l'assegnazione di un credito

d'imposta alle imprese che realizzano nuovi investimenti nelle proprie strutture produttive situate in Italia, con l'obbiettivo di favorire la transizione dei processi produttivi verso modelli più efficienti dal punto di vista energetico, sostenibili e basati su fonti rinnovabili.

Questo investimento rientra in progetti di innovazione che mirano a ridurre il consumo energetico e mette a disposizione un totale di 6,3 miliardi di euro in risorse finanziarie.

La Misura, gestita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, fornisce un'agevolazione sotto forma di credito d'imposta, proporzionale agli investimenti sostenuti dalle imprese.

Il Decreto Ministeriale Transizione 5.0, pubblicato il 24 luglio 2024, ha reso operativa la normativa prevista dall'art. 38 del Decreto Legg del 2 marzo 2024, n. 19.


Chi può accedere:

La Misura è destinata a tutte le imprese con sede in Italia, nonché alle "stabili organizzazioni nel territorio dello Stato" appartenenti a soggetti non residenti. Questa disposizione si applica a prescindere dalla forma giuridica dell'azienda, dal settore economico in cui opera, dalle sue dimensioni o dal regime fiscale utilizzato per calcolare il reddito d'impresa. Si includono anche le imprese con sede all'estero che svolgono attività continuativa in Italia.


Progetti Ammissibili:

Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati a partire dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, che prevedono investimenti in uno o più beni materiali nuovi, funzionali all'attività di impresa, elencati negli allegati A e B della legge 11 dicembre 2026, n. 232. Tali progetti devono comportare una riduzione complessiva dei consumi energetici della struttura produttiva situata in Italia, pari ad almeno il 3%, oppure, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi coinvolti nell'investimento non inferiore al 5%.


Tra i beni elencati nell'allegato B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono essere inclusi, se previsti nel progetto, anche:

  • software, sistemi, piattaforme o applicazioni per la gestione intelligente degli impianti, che consentono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o che introducono misure per migliorare l'efficienza energetica mediante la raccolta e l'analisi dei dati, anche grazie a sensori IoT (Energy Dashboarding);

  • software per la gestione aziendale, se acquistati insieme ai software, sistemi o piattaforme indicati al punto precedente.


Inoltre, sono agevolabili, nell'ambito dei progetti che raggiungono le riduzioni energetiche sopra descritte:

  • investimenti di beni materiali nuovi, funzionali all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, escluse le biomasse, e includendo gli impianti per l'accumulo di energia prodotta;

    • spese per attività di formazione mirate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche utili per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.


Il Credito d'Imposta:

Il credito d'imposta è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti e della riduzione dei consumi energetici. È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo del credito d' imposta nel caso di utilizzo di moduli fotovoltaici UE ad alta efficienza energetica.

Il beneficio è aumentato di:

  • un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione.

  • un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti beneficiari non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all'obbligo di certificazione. 


Come Accedere:

La procedura per richiedere il credito d'imposta previsto dal Piano Transizione 5.0 per i progetti di innovazione si articola in tre passaggi principali:

  1. Comunicazione preliminare

  2. Comunicazione riguardante l'emissione degli ordini

  3. Comunicazione di conclusione

Tutte queste comunicazioni, insieme alle attività connesse, devono essere eseguite tramite il portale "Transizione 5.0", accessibile tra i servizi relativi alle misure del PNRR, esclusivamente tramite l'accesso SPID nell'Area Clienti GSE. Al momento, è possibile inviare solo la comunicazione preliminare per la prenotazione del credito d'imposta e quella relativa all'emissione degli ordini.


L'impresa invia una comunicazione preliminare prima del completamento del progetto di innovazione. Il GSE si limita a verificare che i dati siano stati correttamente caricati sulla Piattaforma informatica, che i documenti e le informazioni fornite siano completi e che venga rispettato il limite massimo dei costi ammissibili per ciascuna impresa beneficiaria previsto dal Decreto, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili.


Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione che conferma l'importo del credito d'imposta prenotato, l'impresa deve inviare una comunicazione contenente i dettagli delle fatture relative agli ordini accettati dal venditore.

Questo deve includere il pagamento di un acconto, pari almeno al 20% del costo di acquisizione, per:

  • Gli investimenti in beni materiali nuovi e strumentali all'esercizio d'impresa, come indicato negli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

  • Gli investimenti in beni materiali destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo.


    Dopo il completamento del progetto di innovazione, e comunque entro il 28 febbraio 2026, l'impresa deve inviare una comunicazione di conclusione. Questa comunicazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per identificare il progetto completato, inclusa la data effettiva di completamento, l'ammontare degli investimenti ammissibili e l'importo del credito d'imposta corrispondente.

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